La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbero dovuto approvare un nuovo Accordo unico inerente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) entro il 30 giugno 2022. Ad oggi nulla è ancora stato approvato.
Obiettivo da perseguire, quello di accorpare, rivisitare e modificare: i due Accordi del 21 dicembre 2011 (inerenti la formazione dei lavoratori e datore di lavoro che assume l’incarico di RSPP), l’accordo del 22 febbraio 2012 (concernente le attrezzature di lavoro) e l’accordo del 7 luglio 2016 (relativo alla formazione di RSPP e ASPP).
In questi giorni, è circolata una bozza di Accordo, che tuttavia ha sollevato non poche critiche da parte dei sindacati, di esponenti politici e da parte di funzionari del ministero del lavoro. Le principali critiche alla bozza di Accordo, riguardano da una parte l’eliminazione della distinzione per livelli di rischio nella formazione dei lavoratori e dall’altra la possibilità per i lavoratori di frequentare in modalità e-learning anche i corsi di formazione specifica.
In attesa del testo definitivo e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo nel dettaglio cosa contiene questa bozza concentrandoci su ciò che interessa le aziende in termini di adempimenti (e tralasciando gli aspetti che attengono i soggetti formatori):
Si abbandona la differenziazione per livelli di rischio nella formazione dei lavoratori.
Nella bozza, la formazione generale per lavoratori resta di 4 ore, mentre con riferimento alla formazione inerente i rischi specifici, si supera la differenziazione per livelli di rischio, stabilendo una durata minima almeno 6 ore per tutti i lavoratori, riferita ai rischi individuati dalla valutazione dei rischi. Per quanto attiene le modalità di erogazione corsi formazione oltre allo svolgimento in presenza e quello in videoconferenza sincrona, la possibilità dello svolgimento in e-learning appare ammessa anche con riferimento al corso inerente i rischi specifici., Necessaria la verifica apprendimento con test da somministrarsi anche in itinere, (esito positivo solo con almeno il 70% delle risposte corrette).
Corso Preposti.
Per la formazione aggiuntiva del preposto, si prevede una durata minima di 12 ore e non più di 8. I corsi di aggiornamento dovrebbero essere svolti ogni due anni. Sia il primo corso che i successivi aggiornamenti sarebbero fruibili anche in modalità e-learning. Necessaria la verifica apprendimento con test da somministrarsi anche in itinere, (esito positivo solo con almeno il 70% delle risposte corrette).
Corso Dirigenti.
Si prevede una durata minima di 12 ore e non più di 16, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per chi opera in tali contesti.
Per i corsi di aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore. Sia il corso iniziale che i successivi aggiornamenti potrebbero essere svolti oltre che in presenza ed in videoconferenza sincrona, anche in e-learning Necessaria la verifica di apprendimento con test da somministrarsi anche in itinere, (esito positivo solo con almeno il 70% delle risposte corrette).
Corso Datori di Lavoro.
I datori di lavoro non hanno fino ad oggi dovuto partecipare ad alcun corso in materia di sicurezza (tranne naturalmente quei datori di lavoro che svolgevano in prima persona la funzione di RSPP). La bozza prevede che ogni datore di lavoro, dovrà partecipare ad un corso della durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore, per quei datori di lavoro che operano in tali contesti. Per i corsi di aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore. Sia il corso iniziale che i successivi aggiornamenti potrebbero essere svolti oltre che in presenza ed in videoconferenza sincrona, anche in e-learning Necessaria la verifica di apprendimento con test da somministrarsi anche in itinere, (esito positivo solo con almeno il 70% delle risposte corrette).
Corso per Datori di Lavoro/RSPP.
Scompare la classificazione BASSO/MEDIO/ALTO. La formazione si articola su vari moduli di cui uno comune della durata di 8 ore e 4 moduli integrativi per i settori: agricoltura (16 ore) – silvicultura – zootecnia, Pesca (12 ore), Costruzioni (16 ore) o Chimico – Petrolchimico (16 ore), che affronta temi specifici di questi ambiti.
Per i corsi di aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale della durata minima di 8 ore. La modalità di svolgimento e-learning sarebbe ammessa solo per lo svolgimento dei periodici corsi di aggiornamento. Necessaria anche in questo caso, la verifica di apprendimento con Test da somministrarsi anche in itinere, (esito positivo solo con almeno il 70% delle risposte corrette).
Corsi per ASPP/RSPP e coordinatori.
Tutto resterebbe invariato, con l’unica novità per i moduli B di specializzazione che passano da 4 a 5 SP 1. agricoltura di ore 16; SP 2.pesca di ore 12; SP 3.costruzioni di ore 16; SP 4.Sanità residenziale di ore 16 e SP 5.chimico e petrolchimico di ore 16. Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP. L’e-learning sarebbe ammesso solo per lo svolgimento del modulo A e per i corsi di aggiornamento. Verifica apprendimento: Colloquio e/o test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) per il modulo A. Test + simulazione per il modulo B, Colloquio per il modulo C. Nulla cambia per i coordinatori.
Corso Ambienti confinati.
Vengono regolamentati corso (durata minima di 12 ore) e requisiti dei docenti. I corsi di aggiornamento avrebbero periodicità quinquennale di durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Per quanto attiene le modalità di erogazione dei corsi formazione la videoconferenza sincrona sarebbe ammessa solo per il modulo giuridico-tecnico, mentre l’e-learning non sarebbe ammesso. I corsi di aggiornamento potrebbero essere svolti solo in presenza. Per quanto concerne la verifica apprendimento del corso iniziale si prevede la somministrazione del test ed il superamento delle prove pratiche. Per i corsi di aggiornamento: prova pratica + colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.
Attrezzature di lavoro.
Rispetto ai precedenti Accordi, vengono inserite nuove attrezzature e regolamentati i relativi corsi teorico-pratici: macchina agricola raccogli-frutta (8 ore), Caricatori per la movimentazione materiali (8 ore), Carriponte 10 o 11 ore in base alla conformazione). Si prevedono per le attrezzature di lavoro, corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale della durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Per quanto attiene la modalità di erogazione dei corsi, l’e-learning non è mai ammesso e la modalità in videoconferenza è ammessa solo per il modulo teorico-tecnico. Gli aggiornamenti sarebbero ammessi solo in presenza. Per i corsi di aggiornamento: prova pratica + colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento
Organizzazione dei corsi
- Sarà necessario, per ogni singolo corso, redigere un progetto formativo con contenuti minimi;
- Nei corsi in presenza in aula (o videoconferenza sincrona) il n. massimo di partecipanti si abbassa da 35 a 30;
- Si abbassa da 1:6 a 1:5 il rapporto tra istruttori ed allievi per i corsi pratici (ad es. attrezzature).
- Sarà possibile predisporre registri e altri documenti attinenti le attività formative in modalità digitale;
- Si ribadisce che gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
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