Entro il 30 giugno 2022, come stabilito dalla Legge 215/21, la Conferenza Stato–Regioni, dovrà emanare un nuovo Accordo che:
- accorpi e riveda i sotto riportati Accordi inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza in un unico testo,
- che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro,
- che individui le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi,
- che Individui le modalità di verifica nei corsi di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- che individui le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel frattempo la videoconferenza
Nell’attesa del nuovo Accordo, il Parlamento ha già introdotto una importante novità, attraverso l’approvazione in via definitiva lo scorso 18 maggio da parte del Senato, del D.L. n. 2604, (già approvato il 5 maggio dalla Camera), relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza). Tale nuova norma con riferimento alla disciplina della formazione in ambito salute e sicurezza, stabilisce che: ”la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”, tranne ovviamente, che per le attività formative per le quali siano previsti dalla normativa vigente l’effettuazione dell’addestramento o di prove pratiche, che dovranno anche in futuro svolgersi obbligatoriamente in presenza.
La pandemia ha costretto le imprese ed il Legislatore ad inserire la formazione a distanza, come misura di contrasto alla diffusione del virus in via temporanea per tutta la durata dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è terminato, ma evidentemente la sperimentazione di tale nuova modalità formativa ha dato risultati positivi. La nuova disposizione, equipara di fatto la formazione in videoconferenza alla formazione in presenza per moltissimi percorsi formativi previsti dalla attuale normativa. Tale novità determina indiscutibili benefici. Basti ricordare il fatto che la formazione in videoconferenza non richiede trasferte per raggiungere le sedi formative (con relativo risparmio economico). Oltre a ciò, è opinione di chi scrive che un formatore preparato e sufficientemente comunicativo possa garantire tramite videoconferenza il medesimo risultato dal punto di vista della qualità della didattica e della qualità dell’apprendimento dei discenti.
Differenza tra Videoconferenza ed e-learning
Occorre qui sottolineare la differenza fra Videoconferenza (FAD sincrona) ed e-Learning (FAD asincrona). La prima si contraddistingue per la possibilità di creare una interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussione interazione e confronto col docente e con gli altri partecipanti. L’e-Learning (FAD asincrona) invece è asincrono per sua natura, non prevedendo la compresenza temporale di formatore e discenti. L’e-learning come noto è attualmente consentito per alcuni percorsi formativi (ad es. per l’aggiornamento lavoratori, per l’aggiornamento dirigenti e per l’aggiornamento preposti) e tale possibilità continua in questo momento a poter essere praticata. Vedremo entro fine mese col nuovo Accordo se tale possibilità sarà confermata
Accordi vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza
Per quanto riguarda la disciplina inerente la formazione in materia di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro sono attualmente in vigore sei Accordi emanati dalla Conferenza Stato Regioni a partire dal 2011. Si tratta in particolare:
- dell’Accordo del 21 dicembre 2011, inerente la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
- dell’Accordo del 21 dicembre 2011, inerente la formazione dei datori di lavoro/RSPP;
- dell’Accordo del 25 luglio 2012 contenente le linee applicative dell’Accordo del 21 dicembre 2011;
- dell’Accordo del 22 febbraio 2012, inerente la formazione per i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature;
- dell’ Accordo del 7 luglio 2016, inerente durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per ASPP e RSPP
- dell’ Accordo del 26 gennaio 2006 concernente il tema della formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota (pubblicato come allegato XXI del D.lgs. 81/08).
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