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Formazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro

28 Aprile 2017 di Valeria Carozzi Lascia un commento

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D.lgs 81/08

ll datore di lavoro è obbligato a informare e formare il lavoratore per non incorrere nelle sanzioni degli articoli 36 e 37 del D.lgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza nei posti di lavoro).

La Legge non perdona

La sentenza della Corte di Cassazione ha infatti condannato il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere e l’RSPP per non avere formato e informato, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i lavoratori dipendenti dell’impresa per il reato di cui all’art. 110 e 55 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero per non avere fornito, nelle rispettive qualità, i necessari dispositivi individuali di protezione e non aver fornito ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi generici e specifici nel luogo di lavoro e in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle rispettive mansioni dei lavoratori.

Obblighi del datore

Diventa dunque obbligatorio e soprattutto fondamentale, garantire a tutti i lavoratori, ma anche ai dirigenti e ai preposti, una formazione adeguata e idonea. L’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) e di seguito riassunti:

  1. Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.

4. La formazione e l’addestramento  specifico (dove previsto) devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I lavoratori possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

10. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

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