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Formazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro

11 Aprile 2017 di admin Lascia un commento

La mancata informazione e formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro costituisce reato non per la violazione dell’art.18, che non prevede sanzioni, ma per la violazione sanzionata degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La sentenza della Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un datore di lavoro, del direttore tecnico di cantiere e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’impresa per non avere formato e informato, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i lavoratori dipendenti dell’impresa stessa. Il Tribunale ha condannato così datore di lavoro, l’RSSP e il direttore tecnico di cantiere per il reato di cui all’art. 110 e 55 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere fornito, nelle rispettive qualità, i necessari dispositivi individuali di protezione e non avevano fornito ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi generici e specifici nel luogo di lavoro ed in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni da ciascuno svolte. Diventa dunque obbligatorio, nonché fondamentale, garantire a tutti i lavoratori, ma anche ai dirigenti e ai preposti, una formazione adeguata e idonea. In tal senso l’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) e di seguito riassunti:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
  4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
  6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
  7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  8. I lavoratori possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
  10. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

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