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Facciamo chiarezza sull’obbligo di Nomina ADR

10 Gennaio 2023 di Valeria Carozzi Lascia un commento

A dicembre c’è stato gran fermento fra le aziende produttrici di rifiuti pericolosi che viaggiano in ADR (in gergo speditori) in quanto, entro dicembre 2022, era prevista la nomina del consulente ADR. Sotto Natale il Ministero dei Trasporti ha però emanato una circolare esplicativa (Nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141) che riporta un pò di chiarezza.

Innanzitutto è bene chiarire che le aziende che producono rifiuti pericolosi devono verificare quali di questi rientrano sotto l’obbligo di trasporto in ADR. Purtroppo per farlo non c’è una corrispondenza diretta coi codici CER ( codici che tipicamente viaggiano in ADR sono gli HP14, HP3, HP6, HP8) , ma è necessario fare affidamento sulle analisi di caratterizzazione che oltre alla classe di pericolosità identificano anche la concentrazione della sostanza pericolosa, che è quella che fa scattare l’obbligo di ADR. .

Una volta che si è valutata la propria lista di rifiuti pericolosi e si è appurato che qualcuno di essi rientra nell’obbligo di trasporto in ADR, bisogna procedere, in veste di speditore, alla nomina del consulente ADR a meno che non ci si possa avvalere di specifiche esenzioni. In particolare il produttore di rifiuti può far appello all’esenzione prevista per “coloro che effettuano operazione di carico di merci pericolose che siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dalla sua stessa attività” (D.M. 4 luglio 2000) , a patto che siano rispettati i seguenti limiti :

  1. Massimo 3 operazioni in un mese
  2. Massimo 24 operazioni in un anno
  3. Massimo 180 ton/anno di merce trasportata

Si rammenta che è possibile avvalersi di tale esenzione solo dopo aver presentato formale richiesta di esenzione al Dipartimento dei trasporti terrestri territorialmente competente. Copia della comunicazione dovrà accompagnare la merce pericolosa in ogni operazione e andrà rinnovata ogni anno

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