Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», ha previsto in via generale la sospensione di tutte le attività, a partire dal 26 marzo 2020 e fino al prossimo 3 aprile 2020. Il medesimo decreto ha provveduto ad indicare quali fossero le attività produttive e del commercio al dettaglio, non sospese.
Tali attività non sospese sono state individuate nell’Allegato 1 ed identificate attraverso codici ATECO. L’elenco è poi stato aggiornato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con successivo decreto del 25 marzo 2020, entrato in vigore il giorno seguente. Il nuovo elenco di codici ATECO riportato in All. 1 al decreto del 25 marzo, ha escluso talune attività che sulla base del decreto precedente potevano invece essere esercitate, procedendo con la rimozione di alcuni codici ATECO dal novero delle attività non sospese (ad es.: 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, ecc.).
Riteniamo utile fare alcune precisazioni che emergono dalla lettura dei suddetti decreti:
- Sia il primo decreto (quello del 22/3), che il secondo (quello del 25/3), specificano che restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di riportate nell’Allegato 1 e/o che sono funzionali all’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Tale specificazione, come è ovvio, amplia parecchio la platea delle attività consentite, in virtù dell’interdipendenza che lega non poche aziende, fornitrici di beni o servizi essenziali, alla concreta esecuzione delle attività svolte da quelle aziende ritenute “strategiche per il Paese”. Occorre a tal proposito fare una valutazione analitica codice per codice, verificando con attenzione l’effettiva strumentalità della attività da mantenere in esercizio a quelle in Allegato 1 o in lett. f) o g) o comunque ad attività destinate a fronteggiare l’emergenza. Nel caso di aziende che abbiano più codici ATECO, in virtù del fatto che le attività effettivamente esercitate sono più di una, a quale occorre fare riferimento, per comprendere se l’azienda possa continuare o meno a lavorare? La risposta sta nell’art.1 lett. a) del DPCM 22.03.2020 dove è stabilito l’obbligo di sospendere i reparti non necessari. Il che significa che non possono ritenersi autorizzate ad operare, quelle attività non comprese nell’Allegato 1 o funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di riportate nell’Allegato 1. Il risultato sarà che una stessa azienda o gruppo, potranno continuare a svolgere lavorazioni ma non altre.
- Restano consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
- Restano consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).
- Restano consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
La norma specifica l’obbligo di comunicazione al Prefetto per alcune aziende fra quelle rientranti nelle categorie surriportate. Tale obbligo vale per:
- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nella tabella contenuta nell’All. 1;
- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo.
Non è invece soggetta a comunicazione, l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, l’attività può proseguire invece solo previa autorizzazione del Prefetto della provincia, ove sono ubicate le stesse attività produttive.
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