E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 4 maggio 2023 n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro), che ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. Alcune di queste modifiche risultano utili e di facile interpretazione. Tra queste, l’introduzione in sede di effettuazione delle visite mediche di assunzione, della richiesta al lavoratore della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro o i nuovi obblighi per noleggiatori e concedenti in uso di macchine e attrezzature.
Ha fatto invece molto discutere, la proposizione finale aggiunta al nuovo art. 18, comma 1 lett. a) del Testo Unico (si veda parte in rosso di seguito riportata) ritenuta piuttosto enigmatica. Troviamo infatti così indicato:
“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
Ci si domanda, in particolare se la parte aggiunta, si leghi all’obbligo di nomina del medico oppure ai casi nei quali è prevista la sorveglianza sanitaria. In un caso o nell’altro il significato cambia notevolmente:
- Si potrebbe intendere che il medico competente possa esser nominato dal datore di lavoro (o da chi per esso) sia per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto, oppure quando richiesto dalla valutazione dei rischi. In tali casi il medico competente non potrebbe effettuare la sorveglianza sanitaria perché non espressamente prevista dal Decreto 81/08.
- Una possibile ulteriore interpretazione, potrebbe portare a ritenere che il datore di lavoro debba nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sia nel caso in cui i lavoratori siano esposti a uno o più rischi di cui all’art. 41, sia nei casi in cui la valutazione dei rischi lo richieda, come cioè se la sorveglianza sanitaria potesse essere effettuata, anche per con riferimento a rischi per i quali il TUS non prevede l’obbligo, ma sulla base di una valutazione discrezionale del datore di lavoro. Va da sé che laddove tale interpretazione risultasse allineata al senso che il Legislatore voleva esprimere, le possibilità di attivazione della sorveglianza sanitaria risulterebbero ampliate al di là dei limiti di Legge (in modo cioè piuttosto arbitrario).
Un chiarimento risulta quanto mai necessario. Trattandosi di Decreto Legge, auspichiamo che in sede di conversione, venga fatta chiarezza.
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