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DECRETO MINICODICE – DM 3/9/2021: la Valutazione del rischio incendio Basso

21 Febbraio 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Il DM 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022 chiude il riordino della normativa antincendio andando a congedare il DM 10 marzo 1998.

Il Decreto stabilisce all’interno del suo allegato i criteri per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Il campo di applicazione è molto rilevante in quanto si applica:

  • a tutti i luoghi di lavoro (come definito dall’art.62 del D.lgs. 81/08);
  • per le attività esistenti si applica solo nei casi indicati nell’art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/08 cioè in caso di “rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”;
  • non si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08;

La valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

La valutazione dei pericoli di incendio deve riguardare le sorgenti d’innesco, i materiali combustibili o infiammabili, il carico di incendio, l’interazione inneschi-combustibili, i quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, le lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, la possibile formazione di atmosfere esplosive.

Una volta identificati i pericoli di incendio è necessario valutare se possono essere eliminati o ridotti adottando soluzioni quali la riduzione delle sorgenti di innesco, il corretto impiego di attrezzature elettriche, l’utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, l’implementazione di specifiche procedure.

Si spinge molto all’interno della nuova normativa antincendio sulla compartimentazione, sulla interposizione di distanze di sicurezza, sulla protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio ed impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio.

In attesa di linee guida, istruzioni per poter valutare il rischio incendio per i luoghi di lavoro a rischio incendio Basso, occorre struttura la valutazione come definita dal punto 3 dell’Allegato unico del Decreto denominato “Minicodice” che struttura la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

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