Due anni e due mesi dopo la proclamazione dello lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, se ne attende la cessazione il prossimo 31 marzo 2022. Al fine di fornire tempi e modi di un progressivo e auspicato ritorno alla normalità, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante: “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il testo definitivo del decreto, conferma molte delle indicazioni contenute nella bozza circolata dopo l’approvazione del testo in Consiglio dei ministri, ma manca completamente la parte relativa alla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Ecco le misure che entreranno in vigore dal 1 aprile 2022 per quanto attiene l’ambito del mondo del lavoro:
Accesso ai luoghi di lavoro
Tutti i lavoratori, compresi gli over 50, potranno a partire dal 25 marzo accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, avvenuta guarigione o esito negativo di test molecolare o antigenico). A partire dal 1 maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato per tutti i lavoratori.
Mascherine
Fino al 30 aprile rimane l’obbligo di mascherina FFP2: sui mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, nelle sale da concerto, nelle sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché nell’ambito di eventi e competizioni sportive. Dal 1 aprile e fino al 30 aprile nei luoghi di lavoro ed in generale nei luoghi al chiuso (eccetto le abitazioni private) si continueranno ad indossare le mascherine chirurgiche. A partire dal 1 maggio dovrebbe decadere anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori
Fino al 31 dicembre 2022 rimane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Quarantene e isolamento
Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa, solo chi ha contratto il virus. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con individui positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Una successiva Circolare definirà le modalità attuative. Non cambiano per ora, le regole da osservare per chi è positivo, che dovrà stare in isolamento per 7 o 10 giorni a seconda che il soggetto sia o meno vaccinato.
Smart working.
La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con in regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Nel settore pubblico invece la modalità di lavoro prevalente resta quella del lavoro in presenza.
Smart working per i lavoratori fragili
Se nella bozza del decreto Covid veniva disposta la proroga del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, la versione ufficiale pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha sancito la fine di tale meccanismo di protezione a partire dal 1 aprile.
Protocolli anti-contagio
Tra il 1° aprile 2022 ed il 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Possibile adozione di misure restrittive
Si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, possano essere adottate una o più ordinanze, al fine di adeguare all’evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.
Tali ordinanze, che dovranno essere adottate su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti ed avranno efficacia limitata al 31 dicembre 2022, potranno contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.
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