Sempre più spesso ci giungono segnalazioni da parte di professionisti o clienti in merito a visite a sorpresa di funzionari dell’Ispettorato del lavoro che terminano frequentemente con l’irrogazione di sanzioni di importi variabili. In situazioni del genere è chiaro che quello che è stato fatto è stato fatto e non lo si può creare dal nulla, ma riteniamo importante ricordarvi quali sono gli elementi oggetto di sicura verifica, in modo che vi assicuriate di disporne nel caso , appunto, di controlli.
- Presenza del documento di valutazione dei rischi, con relativa data certa
- Presenza di un piano di emergenza, obbligatorio per le aziende con più di 10 dipendenti, o attività aperte al pubblico con la presenza di più di 50 persone, o attività soggette a CPI
- Evidenze relative a formazione e addestramento. In merito a questo punto segnaliamo che viene verificato che la data di emissione dell’attestato rientri nei 60 giorni dalla data di assunzione (come prevede la norma).
- Lo stesso principio viene applicato per la sorveglianza sanitaria. Verificano che la sorveglianza sanitaria sia stata effettuata contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa (ovvero prima di adibire l’addetto alla mansione specifica).
- Presenza della nomina del RSPP
Poiché non ci è possibile tornare indietro nel tempo e sanare quanto ormai compiuto o non compiuto in fase di assunzione dei vostri dipendenti, possiamo consigliarvi in generale:
- In fase di assunzione, richiedere sempre tutti gli attestati di formazione conseguita nelle precedenti esperienze lavorative / scolastiche ed archiviarle.
- All’assunzione programmare le visite di sorveglianza sanitaria con il medico competente oppure effettuare le visite preassuntive.
- All’assunzione programmare immediatamente la formazione generale e specifica del lavoratore o eventuali aggiornamenti, in modo da non far passare i famosi 60 giorni. Da queste sanzioni abbiamo capito che non basta più all’ispettore avere il modulo di iscrizione compilato, ma deve essere completato il corso.
- Segnatevi eventuali assenze dei dipendenti ai corsi pianificati (es. malattia, maternità, ferie, ecc…) in modo da poter giustificare eventuali ritardi nell’effettuazione della formazione.
Attività particolari
Queste son sicuramente evidenze che riguardano la stragrande maggioranza delle imprese e che vi raccomandiamo di verificare quanto prima. Vi è poi tutta una altra serie di situazioni relative ad attività specifiche che possono essere oggetto di sanzione immediata da parte degli ispettori, quali:
- Mancata fornitura dei DPI anticaduta
- Mancanza di protezione contro il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
elettrici - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi - Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza segnalazione o controllo - Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che
possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
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