Avv. Luca Dozio
La L. n. 215/2021 recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili è entrata in vigore il 21/12/2021.
Poniamo l’attenzione su due articoli del D. Lgs. 81/08 che la sopraccitata norma ha modificato:
- art. 13 che ora prevede che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta oltre che dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- art 14 nel quale è stata riformata la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare la sospensione dell’attività imprenditoriale, finora di fatto applicato solamente per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, oggi con la riforma è stata estesa anche alle più gravi violazioni di cui al rinnovato Allegato I del D. Lgs. 81/08.
In sintesi siamo nella situazione di avere più ispettori (avendo ricompreso anche gli ispettori del lavoro) che possono applicare sanzioni più gravi; ciò significa che è diventato essenziale saper gestire al meglio le visite ispettive.
L’attività di controllo e vigilanza prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
Modalità di svolgimento della visita ispettiva
Al momento dell’ingresso in azienda o in cantiere, il personale si qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento; gli ufficiali di polizia giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di lavoro sul potere di accesso, fermo restando che il controllo è, almeno in prima istanza, di natura amministrativa e mira a verificare l’ottemperanza alla normativa da parte dell’azienda; soltanto se vengono successivamente evidenziati reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro l’UPG effettua gli atti previsti ed agisce in tale veste.
Il personale normalmente richiede la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che si procede anche in attesa del loro arrivo. Tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede.
L’ispezione vera e propria prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma seguendo le fasi del ciclo produttivo dall’inizio alla fine del processo; vengono effettuati controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, rilievi fotografici, eventuali misure ambientali, controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull’igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal D.Lgs 81/08). Possono essere sentiti, anche a sommarie informazioni testimoniali, i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza.
Al termine dell’ispezione viene compilato e rilasciato in copia il verbale di sopralluogo in cui si dà atto di quanto avvenuto, inoltre se è necessario presentare documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, viene consegnata anche una richiesta con il termine entro cui far pervenire quanto richiesto dagli UPG.
Al termine dell’ispezione si possono verificare tre possibili scenari:
- non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza: il controllo si chiude, eccetto il caso in cui emerga la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità; in questo caso possono essere impartite delle disposizioni e l’azienda riceverà un verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare.
- Sono state riscontrate violazioni di natura amministrativa: l’azienda riceverà il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti e l’indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi. Se l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa, estinguendo così l’illecito.
- Sono state riscontrate violazioni di natura penale: l’azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del D. Lgs 758/94 e contestualmente sarà informata la Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter. Il verbale di prescrizione contiene le prescrizioni del caso nonchè tempi e modi per la regolarizzazione. Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta. A pagamento avvenuto, verrà comunicato alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l’estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non ha ottemperato nei modi e nei tempi indicati e non ha pagato entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso.
Cosa deve fare il Datore di Lavoro
A fronte di tutto ciò al Datore di lavoro è consigliato:
- di dotarsi di una idonea ed efficace procedura che preveda passo per passo la gestione dell’eventuale ispezione, individuando fin dall’ingresso chi deve essere avvertito della visita che sta per svolgersi, chi deve partecipare alla visita, come rispondere alle richieste degli ispettori, come e dove tenere la documentazione, affinchè si possa rispondere tempestivamente alle richieste degli ispettori, al termine della visita a chi deve pervenire e come deve essere gestito un eventuale verbale relativo ai casi 2 e 3 sopra evidenziati.
- Effettuare una specifica informazione e formazione a tutti i dipendenti, in particolare dirigenti e preposti, per una adeguata gestione di una eventuale visita ispettiva.
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