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Come bloccare le telefonate indesiderate sul cellulare

21 Aprile 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Sarebbe interessante disquisire sul perché arrivano queste chiamate, ma il tempo ci ha insegnato che è del tutto inutile. Possiamo però ricorrere a soluzioni tecnologiche e, a partire da luglio, a un nuovo strumento con valore legale, ossia il registro delle opposizione, esteso anche alla numerazione mobile.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Funzioni integrate nel cellulare

Su alcuni modelli di telefonino è possibile attivare direttamente la funzione alert sul possibile spam:

  • Clicchiamo sull’icona telefono (quella che usiamo per digitare numeri di telefono),
  • poi andiamo nelle impostazioni (di solito bisogna digitare sui tre puntini in alto).
  • Attiviamo l’id chiamante e protezione per fare apparire l’alert del possibile spam, potremo quindi decidere se rispondere o no e se bloccare manualmente il numero.
  • E’ possibile optare per il blocco automatico

App per bloccare le telefonate spam

TRUECALLER

La versione gratuita ha pubblicità e offre alert nell’id chiamante e possibilità di blocco manuale. Bisogna pagare l’abbonamento, per avere il blocco automatico e togliere pubblicità. Solo chi paga ha inoltre altre funzioni avanzate tra cui il blocco automatico dei più recenti spammers, la cui lista viene costantemente aggiornata.  

HIYA

Hiya è ora l’app integrata in cellulari Samsung e tra le più usate per bloccare il telemarketing e la versione gratuita non ha pubblicità ma si limita a segnalare lo spam nell’id chiamante. Il blocco automatico arriva con la versione a pagamento

Caller ID & Call Blocker

Caller ID & Call Blocker ha il vantaggio che anche la versione gratuita, con pubblicità, permette il blocco automatico delle chiamate spam o truffa, oltre alla segnalazione dell’id chiamante. Non è però al momento performante come le altre

LA NUOVA ARMA: IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

Sulla base di quanto approvato a gennaio 2022, entro fine  luglio dovrebbe essere portata a termine la tanto attesa modifica del Registro delle Opposizioni che finalmente contemplerà anche i numeri di telefonia mobile e prevede le dissuasive sanzioni contemplate dal GDPR (cioè fino a 20 milioni di euro o al 4% di fatturato)  per coloro che continueranno a non rispettare le regole.

COME ADERIRE?

L’utente contatta la Fondazione Ugo Bordoni presso il sito web dedicato al RPO e iscrive nel Registro il proprio numero telefonico o indirizzo postale (le modalità per farlo sono plurime: dall’email al contatto telefonico al caricamento autonomo sul portale, si spera), il quale dovrà essere verificato dagli operatori professionali prima di ogni campagna marketing e comunque ogni 15/30 giorni.  I numeri/indirizzi ivi presenti (c.d. black list) non potranno essere contatti dagli operatori per fini marketing E dovranno essere filtrati dai propri dataset tramite verifica obbligata del RPO. Per gli operatori le attività sul RPO hanno un costo, per gli utenti no.

NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI PER GLI OPERATORI

Tutte le chiamate commerciali dovranno pervenire da prefissi riservati (0843 e 0844) e l’operatore al momento della chiamata è tenuto a

  • specificare che i dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti o da altra fonte;
  • fornire indicazioni utili per l’eventuale iscrizione del contraente al RPO, quale forma di opposizione/revoca del consenso.

COSA VUOL DIRE PER GLI UTENTI

Inserire il proprio numero nel registro delle opposizioni comporta un azzeramento retroattivo, ossia vale come revoca di qualsivoglia consenso precedente e opposizione a eventuali future comunicazioni marketing in assenza di consenso esplicito. L’iscrizione è a tempo indeterminato e si può rinnovare, con l’effetto di revocare i consensi eventualmente prestati nel lasso di tempo dalla precedente iscrizione fino al rinnovo. Così come sarà possibile revocare la propria opposizione, verso uno o più operatori (selettivamente) o tutti indistintamente.

Questo non si applica ai consensi rilasciati in ambito di un rapporto contrattuale in essere e nei 30 giorni successivi alla cessazione del contratto. In tal caso l’utente dovrà interfacciarsi direttamente con il fornitore (anche tramite le opzioni previste nelle aree personali dei portali) per revocare il consenso precedentemente concesso.

Inserendo nella black list il proprio numero di telefono si vieta automaticamente anche il trasferimento e la diffusione dei propri dati a soggetti terzi per scopi pubblicitari o di vendita.

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