• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina
via Garofalo 29, 20133 Milano - tel. 02 29408650
  • Home
  • News
  • Chi siamo
  • Contatti

Programma Radon

Ente Accreditato Regione Lombardia N. 1027/2017

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente
Ti trovi qui: Home / Approfondimenti / Col PC in riva al mare… Al via la Legge sullo smart working. Qualche dubbio per quanto attiene gli aspetti inerenti la sicurezza.

Col PC in riva al mare… Al via la Legge sullo smart working. Qualche dubbio per quanto attiene gli aspetti inerenti la sicurezza.

16 Maggio 2017 di Dario Leotti Lascia un commento

Disegno di Legge

Indice

  • Disegno di Legge
  • Contrattualizzazione per lo smart working
  • Salute e sicurezza per gli smart workers

è stato approvato dal Senato la legge sui lavori agili

Il disegno di legge sullo smart working o lavoro agile, è stato finalmente approvato dal Senato in via definitiva lo scorso 10 maggio ed ora si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale nuova tipologia di lavoro persegue il fine di aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro distinguendo in modo netto l’impegno del lavoratore che svolge una specifica mansione dal luogo fisico in cui l’attività viene svolta.

Il fatto che i dipendenti dell’azienda potranno svolgere le proprie attività da casa o dalla spiaggia di una ridente località balneare, trova ragion d’essere nell’auspicio che le aziende possano abbattere i costi e che i lavoratori possano gestire il proprio lavoro in modo più autonomo, sotto il profilo dell’orario e del luogo in cui svolgere le proprie mansioni.

Contrattualizzazione per lo smart working

Lo smart working non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma è piuttosto da intendersi come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

Che il lavoratore abbia un contratto a tempo determinato o indeterminato, per avviare il rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti, con la possibilità unilaterale di recedere.

Per quanto attiene gli aspetti salariali la nuova norma precisa che lo smart worker avrà diritto ad essere retribuito come i colleghi che operano presso la sede. Anche l’orario di lavoro dovrà rimanere immutato, senza che il passaggio al lavoro agile significhi per il lavoratore una diminuzione dell’impegno o al contrario una ragione di sovraccarico di lavoro.

Salute e sicurezza per gli smart workers

Il testo del disegno di legge ha poi cercato di fornire alcune indicazioni per quanto attiene la salute e la sicurezza sul lavoro degli smart workers.

Spetterà da questo punto di vista al datore di lavoro, di predisporre e consegnare annualmente al lavoratore smart, una informativa scritta nella quale dovranno essere ben individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.

Il disegno di legge ha richiamato la necessità di rispettare integralmente le norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni (anche in itinere) e delle malattie professionali.

Quest’ultimo aspetto tuttavia, preoccupa le aziende per via della possibilità di andare incontro a una nuova responsabilità oggettiva. Non essendo infatti lo smart worker tenuto a prestare l’attività presso la sede aziendale, sarebbe necessario chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro.

In altre parole: come può il datore di lavoro definire in modo esaustivo tutti i rischi connessi all’esecuzione di un’attività che in via potenziale potrebbe svolgersi ovunque?

Il Governo comunque si è già impegnato a chiarire tale aspetto critico.

Archiviato in:Approfondimenti, Privacy, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza sul lavoro Contrassegnato con: procedure e istruzioni operative, sicurezza

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Ti potrebbe interessare anche

  • Privacy: abolito il Privacy Shield tra USA e UE

    17 Luglio 2020
  • La Privacy al tempo del Covid-19

    11 Maggio 2020
  • Attenzione al Vishing (ossia alle truffe telefoniche)

    17 Febbraio 2020
  • Sanzione privacy di oltre 27 mln a TIM

    7 Febbraio 2020
  • Il Garante Privacy si esprime sull’invio di mail di massa

    7 Febbraio 2020
  • Cookie: a che punto siamo

    3 Febbraio 2020
  • Sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro

    24 Ottobre 2019
  • Registrare conversazioni è lecito?

    11 Luglio 2019
  • Videosorveglianza in azienda: un po’ di chiarezza

    10 Luglio 2019
  • Ispezioni del Garante a distanza di un anno: cosa c’è da sapere

    9 Luglio 2019

I nostri servizi

ambiente assistenza legale bandi bando benessere organizzativo bonus fiscali consulenza coronavirus covid19 enti controllo formazione gestione e comunicazione interna medicina del lavoro misurazione normativa pratiche burocratiche privacy procedure e istruzioni operative radon sicurezza smart working valutazioni tecniche e misurazioni

Footer

Contatti

via Garofalo 29
20133 Milano
tel. 02 29408650

info@prograd.it
inviodoc@pec.programmaradon.it

   

Informazioni

Orari di ufficio
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13.00
ore 14.00 – 18.15

Informative
Trattamento dei dati personali
Informativa cookies
Condizioni di vendita

Certificazioni

Aree di competenza

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente

Corsi e strumenti di formazione

© 2017 - 2021 Programma Radon srl, Via Garofalo 29, 20133 Milano - Tel. 02 29408650 - P. IVA 10859340159 - inviodoc@pec.programmaradon.it