Disegno di Legge
Il disegno di legge sullo smart working o lavoro agile, è stato finalmente approvato dal Senato in via definitiva lo scorso 10 maggio ed ora si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale nuova tipologia di lavoro persegue il fine di aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro distinguendo in modo netto l’impegno del lavoratore che svolge una specifica mansione dal luogo fisico in cui l’attività viene svolta.
Il fatto che i dipendenti dell’azienda potranno svolgere le proprie attività da casa o dalla spiaggia di una ridente località balneare, trova ragion d’essere nell’auspicio che le aziende possano abbattere i costi e che i lavoratori possano gestire il proprio lavoro in modo più autonomo, sotto il profilo dell’orario e del luogo in cui svolgere le proprie mansioni.
Contrattualizzazione per lo smart working
Lo smart working non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma è piuttosto da intendersi come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
Che il lavoratore abbia un contratto a tempo determinato o indeterminato, per avviare il rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti, con la possibilità unilaterale di recedere.
Per quanto attiene gli aspetti salariali la nuova norma precisa che lo smart worker avrà diritto ad essere retribuito come i colleghi che operano presso la sede. Anche l’orario di lavoro dovrà rimanere immutato, senza che il passaggio al lavoro agile significhi per il lavoratore una diminuzione dell’impegno o al contrario una ragione di sovraccarico di lavoro.
Salute e sicurezza per gli smart workers
Il testo del disegno di legge ha poi cercato di fornire alcune indicazioni per quanto attiene la salute e la sicurezza sul lavoro degli smart workers.
Spetterà da questo punto di vista al datore di lavoro, di predisporre e consegnare annualmente al lavoratore smart, una informativa scritta nella quale dovranno essere ben individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.
Il disegno di legge ha richiamato la necessità di rispettare integralmente le norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni (anche in itinere) e delle malattie professionali.
Quest’ultimo aspetto tuttavia, preoccupa le aziende per via della possibilità di andare incontro a una nuova responsabilità oggettiva. Non essendo infatti lo smart worker tenuto a prestare l’attività presso la sede aziendale, sarebbe necessario chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro.
In altre parole: come può il datore di lavoro definire in modo esaustivo tutti i rischi connessi all’esecuzione di un’attività che in via potenziale potrebbe svolgersi ovunque?
Il Governo comunque si è già impegnato a chiarire tale aspetto critico.
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