Risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’ interpello n. 4/2024.
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro un proprio interpello, inerente l’individuazione della figura del preposto nell’ambito di attività svolte in regime di appalto e subappalto, divenuta obbligatoria a seguito della modifica all’art.26 del D.Lgs.81/08, intervenuta in conseguenza all’entrata in vigore dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del DL 21 ottobre 2021, n. 146.
Tre i quesiti posti alla Commissione:
- In un’attività in appalto, è obbligatorio che ci sia sempre un preposto, anche quando la stessa è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza?
- In un’attività in appalto, il preposto deve essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o può essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non necessariamente si reca presso l’azienda committente?
- Se l’attività in appalto, svolta da un unico lavoratore, deve essere individuato obbligatoriamente un preposto?
In risposta ai quesiti, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha innanzi tutto ribadito quanto già rappresentato con l’interpello n. 5/2023. In quell’occasione, infatti, era stato chiarito che: “…dal combinato disposto della normativa vigente in materia, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, sussistendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali “.
La Commissione con riferimento ai quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena ha poi concluso che:
• E’ sempre obbligatoria l’individuazione da parte dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori del preposto e l’indicazione/comunicazione di tali soggetti al datore di lavoro committente;
• La scelta del preposto deve ricadere solo su personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti. Quest’ultima condizione, in riferimento al secondo quesito, non sembra potersi rivenire se un project manager o un responsabile della commessa non si recano sul luogo di lavoro in cui avvengono le attività appaltate allo scopo di svolgere concrete attività di vigilanza/supervisione o non individuano procedure operative ferree e vincolanti che permettano una adeguata condivisione e verifica delle opportune informazioni con il committente
• Nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza. Ciò in virtù del fatto che un lavoratore non possa essere il preposto di sé stesso, La stessa Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore, in alcuni casi puntualmente individuati dalla norma, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio non potrà che scaturire dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si si dà al fine di prevenire e proteggere dai rischi i lavoratori (i propri e quelli di altre imprese eventualmente presenti).
Occorre senz’altro sottolineare da questo punto di vista il fatto che: “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” , come precisato dalla Cassazione Penale sez. IV, già in data 5 novembre 1987.
Ci sentiamo di aggiungere che ove la presenza fisica di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria in fase di analisi/valutazione dei rischi interferenziali, sia imprescindibile darne conto nel DUVRI o nel PSC.
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