A seguito dell’interpello presentato dall’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), la commissione segnala che, per quanto non specificatamente chiarito nella legge, le linee guida INAIL prevedono che la comunicazione dei dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria (All.3B art 40 D.lgs 81/08) in caso di avvicendamento di Medici durante l’anno, spetti al Medico Competente “risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Inoltre, nel caso in corso di anno non sia stata effettuata nessuna visita medica, la comunicazione è comunque da fare, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.