Lo scorso 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 denominato: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Tramite tale decreto che, per volontà del Governo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., si persegue l’obiettivo di promuovere la gestione della sicurezza nei cantieri. Con tale decreto, che non a caso fa seguito al drammatico crollo avvenuto a Firenze lo scorso 16 febbraio, il Governo ha annunciato l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, noto come “Patente a Crediti” o “Patente a Punti” che diventerà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 laddove le Camere dovessero approvarlo e convertirlo in Legge. In caso di approvazione, le imprese e i lavoratori autonomi, per poter lavorare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del D.Lgs 81/08, dovranno possedere una patente a crediti digitale, rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
Inizialmente la patente partirà dal punteggio di 30 crediti. A seguito delle successive eventuali decurtazioni potranno operare nei cantieri temporanei o mobili, solo i soggetti che possiedono almeno 15 crediti. Le sanzioni per i trasgressori (che non siano in possesso di almeno 15 crediti) si preannunciano assai salate (sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro ed esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi). I punti potranno essere decurtati, in funzione alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, relativamente a:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: (10 punti);
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: (7 punti);
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (5 punti);
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: (20 punti);
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: (15 punti);
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: (10 punti).
Nei casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
l crediti decurtati, si legge nel decreto, “possono essere reintegrati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.
Il decreto specifica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”. La certificazione SOA è una certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.
Toccherà al committente verificare il possesso della patente a punti (o della qualificazione SOA). Per tale motivo, il decreto modifica l’art. 90 del D.Lgs. 81/08, introducendo tale nuovo adempimento nei confronti di aziende appaltatrici e dei lavoratori autonomi, anche ovviamente nei casi di subappalto.
Ultime novità: ipotesi di correttivi
Il Ministero del Lavoro ha avviato un tavolo tecnico, al fine di condividere con le parti sociali proposte di emendamento alla legge di conversione del decreto. La prima riunione ha avuto luogo lo scorso lunedì 18 marzo e una successiva si terrà in data 26 marzo.
Le organizzazioni datoriali dell’artigianato hanno espresso diverse criticità nei confronti dell’introduzione della patente a punti poiché ciò implicherebbe nuovi adempimenti burocratici che appesantirebbero ancor più il sistema.
L’attuale maggioranza di Governo (Fi, Lega, FdI, Svp) e Italia Viva, paiono orientate a modificare il Decreto per far si che i punti iniziali possano arrivare fino a 100 per le aziende più grandi e seguendo un criterio che assegnerebbe 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori; 50 per quelle che ne occupano fino a 49; 80 fino a 249 dipendenti e 100 per quelle con un numero superiore. Altri emendamenti della maggioranza, prevederebbero una differenziazione del numero di punti assegnati in via iniziale sulla base di ulteriori criteri, come l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione, un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro certificato, oppure per le imprese iscritte con la medesima ragione sociale alla camera di commercio con codici assicurativi Inps e Inail coerenti con le attività eseguite nei cantieri. Altre proposte di modifica vanno nella direzione subordinare il provvedimento di decurtazione alla preventiva emanazione di un invito a regolarizzare da parte delle autorità di vigilanza: mettendo così al riparo dal taglio punti chi si adopera per regolarizzare.
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