La legge di stabilità 2018, garantisce contributi ad imprese e lavoratori autonomi per investimenti tesi ad incentivare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività, sostenendo così “il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale”.
L’agevolazione è concedibile ai soggetti beneficiari solo se il valore degli investimenti effettuati supera dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il bonus è destinato alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dal 2018 investono in campagne pubblicitarie è riconosciuto un credito d’imposta se tali investimenti avvengono sulla carta stampa di giornali e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il credito d’imposta è concesso tramite l’invio dell’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è pari al:
- –75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- –90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, da presentare nel 2019, mediante il modello F24, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
APERTURA BANDO
Il bando è in fase di attivazione. Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Attuativo che specifichi i dettagli e le modalità di accesso al credito.
Il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè l’incentivo vale per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
COME CALCOLARE L’INCREMENTO
- Individuare l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti dall’entrata invigore della legge di conversione (24 giugno 2017);
- Comprovare l’effettivo sostenimento: sarà utile analizzare il piano dei conti dellasocietà e le fatture di acquisto dei servizi pubblicitari;
- Riclassificare i costi in funzione del canale mediatico attraverso il quale la pubblicitàè stata diffusa;
- Effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nell’annoprecedente;
- Comparare i valori dei due esercizi, determinando l’incremento dell’1%;
- Presentare l’istanza di fruizione del credito;
- Contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;
- Utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenzadella sua fruizione.
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