Il mondo dell’assicurazione responsabilità civile auto (RCA) ha subito una svolta significativa con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una delle questioni più dibattute riguarda l’applicazione di tale normativa ai muletti e ai carrelli elevatori. Il Decreto Legislativo ha introdotto modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e al Codice della Strada (CdS), estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023 (GU Serie Generale n. 290), è entrato in vigore il 28 dicembre, portando rilevanti cambiamenti.
La nuova normativa lascia intendere un possibile obbligo di assicurazione RC esteso anche a macchinari fermi, inutilizzati e mezzi in uso su terreni privati. Una disposizione che avrebbe un impatto significativo sulle tante aziende che operano con questi mezzi, tra cui le società di noleggio.
La normativa ha ampliato, tra l’altro, l’ambito spaziale di circolazione dei veicoli, compresi gli spazi privati soggetti a restrizioni. La definizione di veicolo è stata dettagliata, includendo quelli con velocità superiore a 25 km/h o peso netto superiore a 25 kg e velocità superiore a 14 km/h. I veicoli identificati sono sottoposti, quindi, all’obbligo assicurativo RC Auto.
Risulta che numerose compagnie assicurative stanno sollecitando la sottoscrizione della copertura RC Auto per muletti e carrelli elevatori. In merito, Confindustria ha elaborato un parere teso ad operare una differenziazione tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione. La circolare di Confindustria spiega, rifacendosi a sentenze precedenti e a definizioni normative, che, se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto , è esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC. Secondo questa logica, essendo i muletti mezzi destinati alla movimentazione, sarebbero dunque esclusi dall’obbligatorietà del DLGS 184 del 22/11/23
La normativa europea e nazionale chiarisce la distinzione tra veicoli destinati al trasporto e quelli destinati alla movimentazione. La Direttiva (UE) 2021/2118 sottolinea il concetto di “uso di un veicolo” come mezzo di trasporto abituale. Il Governo italiano, nel recepimento della direttiva, ha ribadito il collegamento tra “uso abituale” e l’obbligo RC Auto, escludendo chiaramente i veicoli la cui funzione abituale non è il trasporto. Le considerazioni evidenziano che l’obbligatorietà della copertura RC Auto, secondo il Decreto Legislativo 184/2023, si applica solo ai veicoli destinati al trasporto.
I muletti e i carrelli elevatori, con una funzione abituale di movimentazione, sono esclusi da questa normativa e dovrebbero essere invece coperti dalla RCT in quanto attrezzature di lavoro . Si chiede però di fare attenzione sul fatto che spesso le RCT/O (responsabilità civile aziendale) hanno una clausola di esclusione generale in cui sono esclusi tutti i danni rientranti ai sensi della legge sulla obbligatorietà assicurazione RCA, per cui , in questa fase confusionale, potrebbe accadere che eventuali incidenti/infortuni causati con utilizzo di carrello elevatori non siano coperti dall’assicurazione aziendale e pertanto, se non si sia attivata la RCA, il proprietario, in solido con l’utilizzatore, potrebbero essere chiamati in causa.
Questa novità è ancora oggetto di discussione, ma il nostro consiglio, prima di vedere dei chiarimenti ufficiali o gli effetti di qualche causa in tribunale, è di valutare insieme al proprio assicuratore (sia RCT aziendale, sia RC Auto) la copertura garantita dalle diverse assicurazioni, in maniera tale che almeno una delle due tipologie assicurative copra gli eventuali iincidenti coi carrelli.
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