Negli ultimi anni, il Legislatore si è molto impegnato per fornire alle aziende, puntuali indicazioni su come quando, con che periodicità, debba essere garantita a ciascun lavoratore la formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Ciò ha senz’altro contribuito ad accrescere nel mondo del lavoro la cosiddetta cultura della sicurezza nell’ottica della prevenzione dei rischi lavorativi. La chiarezza normativa sul tema della formazione ha indotto gli operatori del settore (consulenti, RSPP, Medici competenti, ecc.) e i datori di lavoro a percepire i relativi obblighi come imprescindibili e non derogabili.
Cosa si intende con addestramento
L’addestramento, inteso come strumento prevenzionistico di tipo squisitamente pratico, finalizzato a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e procedure di lavoro, è invece stato frequentemente percepito dalle aziende, come un obbligo generico da ottemperare in modo informale (in altri casi è invece stato percepito come di fatto inesistente). E’ probabile cha tale percezione discenda in qualche modo dalle norme che nel tempo sono state introdotte nell’ordinamento, le quali hanno indotto a percepire la necessità di attivare l’addestramento solo in presenza di specifici scenari (ad es. laddove si utilizzino particolari D.P.I., particolari attrezzature, ecc.) con riferimento ai quali, a chiare lettere la normativa ne richiedeva e ne richiede la necessità.
Vale tuttavia la pena di ricordare, che la necessità di addestrare i lavoratori, non scaturisce quale concreta necessità solo in quei casi in cui esistono norme che lo impongono in modo specifico (ad es. per lavoratori che utilizzino i carrelli elevatori o per quelli che utilizzano D.P.I. di terza categoria). L’addestramento è invece da ritenersi imprescindibile ad esempio, per l’utilizzo di ogni attrezzatura o sostanza chimica.
Benchè il discorso non paia ancora del tutto esaurito, qualcosa incomincia a muoversi. La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha modificato l’art. 37, comma 5 del D.Lgs 81/08, che proprio al tema dell’addestramento dei lavoratori faceva riferimento.
Il comma 5 dell’art. 37, prima dell’entrata in vigore della L. n. 215 del 17 dicembre 2021 si limitava ad indicare che: “l’addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro”.
Il comma nuovo comma 5, ora recita: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
In poche righe alcune indicazioni precise. Anzitutto si sottolinea il fatto che l’addestramento è di per sé “prova pratica” o esercitazione applicata (nel caso di attività finalizzate all’acquisizione di capacità/abilità previste dalle procedure di sicurezza aziendali).
L’obbligo di registrare le attività addestrative, si allinea con quanto già indicato dalle norme sui Sistemi di Gestione della Sicurezza, che richiedono sempre, per ogni momento di informazione, formazione e addestramento destinato ai lavoratori, il tracciamento delle varie attività svolte.
La registrazione dovrà ragionevolmente contenere gli elementi essenziali per consentire agli organi di vigilanza di poter verificare l’effettivo adempimento. E’ bene da questo punto di vista, che il registro contenga alcune imprescindibili informazioni:
- Indicazione del soggetto addestratore (ovviamente sarà onere del datore di lavoro fornire prova del fatto che si tratta di un esperto di quello specifico ambito)
- Attività svolte indicando il TIPO di addestramento svolto, argomenti trattati e modalità utilizzate
- Indicazione del luogo di lavoro dove è stata svolta l’attività
- Durata e la data della sessione
- Firma dell’addestratore e del lavoratore al termine del percorso
Sanzioni
A partire dal 21 dicembre 2021 (entrata in vigore del nuovo articolo 37 del D. Lgs 81/08), la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata con sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 71, comma 7):
- arresto da tre a sei mesi
- ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
Può essere, invece, oggetto del provvedimento di disposizione (articolo 14 del decreto legislativo 124/2004) l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative. In particolare:
- Provvedimento di sospensione per mancata formazione addestramento (D. Lgs.81/2008, allegato I, punto 3) – in relazione alla parte dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni – la cui revoca dipende dall’ottemperamento degli adempimenti di salute e sicurezza, con superamento della violazione e rimozione delle conseguenze pericolose.
- Pagamento di una sanzione amministrativa di euro 300 per ciascun lavoratore interessato dal mancato addestramento.
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